News Pubblicata il 04/12/2006

Società di fatto, crisi postuma

Fallimento entro un anno dalla chiusura anche per le imprese non iscritte nel Registro



La Corte di Cassazione, prima sezione civile (sentenza n. 18618 del 2006) ha precisato che il termine per il fallimento degli imprenditori individuali e collettivi (un anno dalla cancellazione dal registro delle Imprese se l'insolvenza si è concretizzata prima oppure entro l'anno successivo) vale anche per le società non iscritte al registro. In tale ipotesi l'anno inizia a decorrere da quando la cessazione dell'attività è stata portata a conoscenza dei terzi purchè con mezzi idonei.

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza