La Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza 237/34/06 depositata in segreteria il 3 ottobre scorso nel decidere un ricorso ha stabilito che, qualora il contribuente compilando erroneamente la dichiarazione Iva abbia alterato, per mero errore, il calcolo del pro rata (senza tuttavia determinare differenze di imposta) l'irregolarità commessa non è sanzionabile.
La società ricorrente aveva erroneamente riportato una variazione nel calcolo dell'imposta detraibile del periodo relativamente a una cessione di una quota di partecipazione; questa cessione di quote non rientrava tra le operazioni imponibili e non rientrava nell'oggetto sociale della società, tuttavia era stata indicata tra le operazioni esenti ex articolo 10 del dpr 633/72 e solo per mero errore non è stato computato il quadro relativo.
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