All'articolo 54 del decreto IVA, sull'accertamento analitico, viene inserito un periodo in base al quale la prova certa e diretta per rettificare una operazione rientrante in ambito Iva è data dal valore normale dell'immobile.
Bisogna anche considerare che il decreto legge n. 223/2006 dispone che, nel caso di trasferimento finanziato mediante mutuo fondiario o finanziamento, questo valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
Degna di nota è anche l'abrogazione della norma in base alla quale l'ufficio non poteva provvedere alla rettifica del corrispettivo per le cessioni di fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C se lo stesso risultava non inferiore al valore catastale degli immobili.