Le novità sulle società non operative, introdotte dall'art.35 c. 15 del dl 223/06, operano sia sui coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo da dichiarare, sia attraverso l'inserimento di una ulteriore conseguenza negativa legata all'attribuzione della qualifica di società di comodo: l'impossibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione l'Iva a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
La manovra d'estate ha inserito altresì la possibilità esplicita di chiedere, la disapplicazione della disposizione qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie.
Se dunque le nuove regole, e tra queste la necessità dell'istanza di disapplicazione, entrano in vigore dal periodo di imposta in corso, un occhio particolare va rivolto alla prossima scadenza del 30 novembre, relativa alla seconda rata di acconto delle imposte dirette.
È infatti espressamente prevista la necessità di ricalcolare gli acconti stessi in funzione della nuova disciplina.
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