Con la sentenza n. 18550 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della revoca del pagamento, effettuato dall'imprenditore poi fallito entro un anno, il danno è presunto e consiste nel fatto stesso della lesione del principio della parità di trattamento dei creditori.
Al Curatore basterà soltanto provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento; la circostanza che l'operazione sia stata effettuata a favore di un creditore privilegiato non esclude la lesione della par condicio creditorum.
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