Con la sentenza n. 19329 del 2006 la Corte di Cassazione individua i criteri da seguire per la valutazione dei dati extracontabili rinvenuti presso la sede dell'imprenditore sottoposto a verifica.
La posizione delle Commissioni tributarie (di primo e secondo grado) e della Corte sono risultate, nel caso specifico, contrastanti: secondo le prime infatti la contabilità sostanzialmente regolare impedisce l'utilizzo probatorio di foglietti, appunti e altro materiale ritrovati in sede di controllo mentre la Cassazione è stata di diverso avviso: la documentazione extracontabile legittimamente reperita nella sede dell'impresa, anche se si tratta solo di annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, anche se solo presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento Iva, anche se la contabilità è in regola.
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