La perizia del professionista va fatta con riferimento al momento dell'acquisto. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 223/2006 dispone - nel testo approvato dal Senato - che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo del fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali e comunque non inferiore al 20% e per i fabbricati industriali al 30% del costo complessivo.