Viene confermato che la regola generale per le cessioni di fabbricati è l'esenzione, ma con una serie di eccezioni: cessione di fabbricati strumentali e non effettuate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori, cessione di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di cessionari soggetti ad Iva con diritto alla detrazione non superiore al 25%, la cessione di fabbricati strumentali a soggetti che non sono imprenditori o lavoratori autonomi, la cessione di fabbricati strumentali effettuata da un soggetto Iva con esplicita opzione per l'assoggettamento ad Iva dell'operazione.