Il decreto legislativo n. 6/2006 di riforma del diritto societario ha esplicitato nel Codice Civile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423 bis). Nella redazione del bilancio è dunque necessario tener conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
Un esempio applicativo potrebbe essere rappresentato dai costi sostenuti per il lavoro interinale, da classificare all'interno della voce B9 di Conto Economico (Costi del personale). La natura dell'operazione imporrebbe di inserire tali costi nella voce B7 (spese per servizi) mentre la sostanza è rappresentata dalla prestazione lavorativa del personale impiegato nell'attività dell'impresa.