Per il settore agricolo l'aliquota dell'IRAP applicata nell'anno 2005 era pari all'1,90% e l'imposta a debito risultante dalla dichiarazione Unico 2006, da assumere a base per il calcolo dell'acconto 2006, è determinata con la predetta aliquota ridotta.
L'art. 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 dispone che per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%. Tuttavia tale previsione non è mai stata operativa per effetto delle proroghe disposte dalle varie finanziarie.
L'Irap nella misura del 3,75%, salvo ulteriori rinvii, sarà applicata in sede di saldo nel modello Unico 2007. Ne consegue che nelle Regioni soggette alla maggiorazione dell'1% per deficit sanitario i produttori agricoli dovranno determinare l'imposta base per gli acconti maggiorando l'aliquota dell'1,90% (o la minore aliquota regionale) di un punto percentuale.
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