La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini certi stabiliti dalla legge.
L'articolo 37 comma 40 del decreto legge 223/06 ha sostituito l'art. 25 comma 1, lettera a), del Dpr. 600/73.
In base alla nuova formulazione della norma, il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure a quello di scadenza del versamento dell'unica o dell'ultima rata.