Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello porto dall'ABI, nella nota n. 218 del 6 Giugno ha precisato che se le apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico aziendale consentono anche il controllo dell'attività del lavoratore, per l'installazione occorre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970). Viceversa quando non implica nessun controllo sull'attività lavorativa dei singoli dipendenti non è necessaria la procedura dell'articolo 4 comma 2 dello stesso (accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o su indicazioni dell'Ispettorato del Lavoro).
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