Per le imprese in possesso di fabbricati strumentali, alle prese con la compilazione di Unico 2006, non sono ancora stati chiariti in modo definitivo i dubbi circa la deducibilità della parte di costo riferita al terreno sottostante. L'orientamento della dottrina e dell'Amministrazione Finanziaria sembrava essersi uniformato nel senso di ammettere la deduzione in considerazione del fatto che il costo del terreno costituisce non in valore di un bene autonomo ma un onere accessorio del fabbricato, in quanto tale bene strumentale soggetto ad ammortamento secondo i coefficienti ministeriali.
La prassi finora seguita è stata dunque quella di dedurre integralmente gli ammortamenti o i canoni di leasing stanziati su questi fabbricati senza distinzione tra quota del terreno e quota del fabbricato.
Ora il problema si ripropone: tra l'altro anche gli IAS impongono di scorporare il valore del terreno dal costo dell'immobile da ammortizzare.
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