La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10535 dell'8 Maggio 2006 ha precisato che se il fisco denomina avviso di liquidazione un atto che nella sostanza è un accertamento, nel caso in cui venga contestato, è ammessa la definizione della lite pendente tramite condono. Secondo i giudici di legittimità si può parlare di liquidazione soltanto quando un atto si basa su valutazioni che emergono in modo diretto ed evidente dalla dichiarazione.
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