Con la sentenza n. 7835 del 4 Aprile 2006 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla congruità del corrispettivo dovuto al lavoratore in caso di stipulazione di un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Il caso esaminato riguardava due lavoratori venditori di prodotti di uso domestico e sanitario che avevano stipulato un patto per il biennio successivo alla cessazione del rapporto che prevedeva un corrispettivo pari al 10% della retribuzione di ciascun venditore ed era limitato al territorio nazionale. Il patto era stato violato e il datore di lavoro aveva convenuto in giudizio i due venditori. La Corte di Cassazione ha ravvisato che il patto rispettava i parametri dell'art. 2125 Codice Civile in quanto determinato nell'oggetto, limitato nella durata e nell'estensione territoriale.
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