Nel corso di un convegno organizzato a Torino dall'ordine dei dottori commercialisti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i rimborsi spese dei professionisti, sostenuti dai committenti, costituiscono reddito per i prestatori e sono deducibili solo se compresi nelle fatture emesse dagli studi. Il caso esaminato riguardava un professionista che, per svolgere una determinata prestazione, era costretto a sostenere spese di viaggio, vitto ed alloggio. Le spese erano prepagate dal committente nei confronti del quale venivano emesse le fatture intestate al committente. Indipendentemente da questa circostanze si è dunque ritenuto che tali spese costituiscano pur sempre un compenso professionale per il professionista; per il committente è possibile dedurre tali costi solo se compresi nella fattura del professionista.