Con la Risoluzione n. 62/E del 16 Maggio 2005 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è compito dell'organo della procedura emettere la fattura e procedere al versamento dell'imposta in caso di espropriazione forzata di un bene immobile; la fatturazione e il versamento non devono mai essere effettuati dal debitore esecutato.
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