Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 10526 del 26 Gennaio 2006 la rettifica del reddito, effettuata dall'Ufficio Finanziario sulla base della valutazione dei documenti istruttori, non può essere successivamente rettificata solo sulla base di una diversa valutazione dei medesimi documenti effettuata dalla Guardia di Finanza. Con il primo avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha ormai consumato il suo potere di accertamento sull'annualità, riferito ai documenti posti a base dell'accertamento stesso.