Il documento OIC n. 24 definisce gli oneri di ricerca e sviluppo e ne detta le regole per la rilevazione e l'ammortamento. La scelta di capitalizzare i costi diretti, l'utilizzo delle risorse interne e gli oneri accessori passa attraverso tre condizioni: a) lattinenza degli stessi ad un prodotto o processo definito, nonché la identificazione e misurabilità; b) la realizzabilità del progetto in relazione al possesso delle risorse necessarie; c) la ricuperabilità degli oneri per il tramite dei ricavi che si svilupperanno dall'applicazione del progetto. L'ammortamento deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni, normalmente per quote costanti, sulla base di un piano da rivedere annualmente per accertarne la congruità.