News Pubblicata il 02/05/2006

Limiti leggeri sulle assunzioni

Non è operante il vincolo in aree depresse



La Commissione Tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza n. 141 del 13 Aprile scorso, ha precisato che non è mai applicabile il limite de minimis all'ulteriore credito di imposta per le assunzioni nelle aree depresse. Secondo i giudici tributari si tratta di un aiuto all'occupazione e non un aiuto ai soggetti economici che assumono. Di conseguenza i benefici in questione (pienamente rispondenti ai parametri fissati dal Regolamento CE n. 2204/02) sono sempre coerenti con la tutela della libera concorrenza fissata dall'art. 87 del Trattato istitutivo dell'unione Europea.

Fonte: Fisco Oggi



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