La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8583 del 12 Aprile ha deciso che la detrazione IVA spetta anche in assenza di compimento di operazioni attive, purchè le operazioni passive siano compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. Questa connessione è rilevabile per le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora la produzione di ricavi. Nel caso di specie si trattava dell'imposta sostenuta da una società di costruzioni per l'attività preliminare al raggiungimento dell'oggetto sociale; l'impresa si è però sciolta senza poter procedere ai lavori di realizzazione degli immobili.