Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha divulgato un documento dedicato ai compiti di natura contabile e doveri di controllo del bilancio di esercizio in cui si sottolinea la permanenza in capo all'organo di controllo (collegio sindacale) di compiti che presentano significativi profili contabili. Si ricorda infatti (art. 2409 bis C. C) che il controllo contabile nelle spa è di regola esercitato da un revisore o da una società di revisione salvo (per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non tenute al bilancio consolidato) l'attribuzione al collegio sindacale per effetto di disposizione statutaria. In particolare al Collegio spetta la vigilanza sull'assetto contabile e il consenso all'iscrizione in bilancio di costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo e pubblicità.