La quota di imponibile relativa a una plusvalenza prodotta dalla cessione di una partecipazione in possesso dei requisiti per l'esenzione non può essere rateizzata, ma partecipa alla formazione del reddito dell'esercizio in cui avviene l'operazione. E' questa la posizione dell'agenzia delle Entrate formalizzata nella circolare 6/E del 2006 che ha privilegiato il dato letterale dell'articolo 86 del Tuir che fa riferimento alle immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 87.