La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-124/05 del 6 Aprile 2006 chiamata ad interpretare l'art. 7 della direttiva 93/104/CE, sull'organizzazione dell'orario di lavoro ha enunciato il principio secondo cui in costanza di rapporto di lavoro il periodo minimo di ferie annuali non godute nel corso dell'anno in cui maturano, non può essere sostituito dal pagamento di una indennità negli anni successivi. L'art. 7 menzionato prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane e che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo il caso di fine rapporto di lavoro.
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