Nella Risoluzione n. 49/E del 4 Aprile 2006 l'Agenzia delle Entrate precisa che il credito IVA trimestrale non può essere oggetto di cessione; al massimo può essere anticipato nella misura del 90% da un Istituto di credito che abbia stipulato una apposita convenzione con le Entrate. La cessione del credito IVA, secondo la posizione ufficiale, potrebbe riguardare solo il credito risultante dalla dichiarazione annuale e non i crediti chiesti a rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38 bis del decreto IVA.