La Cassazione, con la sentenza n. 5981 depositata il 17 marzo scorso, ha deciso che l'avviso di liquidazione emesso per l'accatastamento di un immobile ai fini della valutazione automatica, deve sempre contenere i dati del classamento sulla base dei quali sono state calcolate le imposte. I giudici della Suprema Corte hanno richiamato l'art. 7 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) ravvisando una carenza di motivazione nel provvedimento emesso dagli Uffici finanziari. Di diverso avviso il fisco che riteneva non dover necessariamente riportare i dati utilizzati dall'ufficio del territorio per la quantificazione della rendita in quanto l'atto di classamento era stato regolarmente notificato al contribuente.