Le adesioni sono frenate da dubbi interpretativi. Si va dall'esatta definizione di area edificabile, all'obbligo di procedere all'utilizzazione edificatoria entro il 2010, nonché la presenza di costruzioni sulle aree oggetto di rivalutazioni. Tra beni d'impresa e aree edificabili l'istituto cambia: la sostitutiva sul maggior valore attribuito alle aree edificabili è pari al 19%.
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