Le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INAIL, rientrano tra le prestazioni mediche esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. In detti casi,infatti, la prestazione resa dal medico, concretizzandosi in un intervento che accerta la non idoneità al lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo, persegue in via prevalente una funzione di tutela della salute.