La stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero, che non sia un ente distinto dalla società di cui fa parte a al quale la casa madre fornisca prestazioni di servizio, non deve essere considerato , ai fini IVA, un soggetto passivo in relazione ai costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza 23 marzo 2006 che vedeva opposto lo Stato italiano e la stabile organizzazione in Italia di una banca inglese.