La Corte di Cassazione con la sentenza 24 febbraio 2006 n. 4235 ha precisato che il fisco non può limitarsi a notificare l'avviso di accertamento al curatore fallimentare della società dichiarata fallita, ma deve farlo anche nei riguardi dell'imprenditore fallito. L'accertamento tributario, quindi, se relativo a crediti tributari i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato anche al contribuente, il quale, malgrado la dichiarazione di fallimento, non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo.