Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze ha definito a norma dell'articolo 13, comma 11, della legge competitività (legge 80/2005) le fattispecie concrete che consentono il ricorso alla indennità di disoccupazione anche alle aziende in crisi determinate da situazioni temporanee di mercato. Il decreto 1º febbraio 2006 stabilisce che le situazioni aziendali dovute a eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni della legge n. 80, riguardano la comprovata crisi di mercato, la mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, la involontaria mancanza di materie prime, l'incendio e le calamità naturali.
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