dell'agenzia delle Entrate precisa la possibilità del rimborso ma non della compensazione per chi rivaluta quote o terreni che hanno già usufruito di precedenti rideterminazioni. Per i versamenti che scadono il 30 giugno 2006, non sono ancora stati indicati i codici tributo. Chi intende usufruire della possibilità di rivalutare quote o terreni che sono già state rivalutate in precedenza, potrà solo richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/73. Le rate non ancora scadute non dovranno essere pagate.
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