Il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 2226 dell'8 marzo 2006 in risposta a un'istanza d'interpello ha precisato che le somme richieste in pagamento all'azienda, a seguito di diffida, non si possono rateizzare e devono essere versate in unica soluzione alla scadenza fissata dall'ispettore. La diffida è disciplinata dall'articolo 13 del dlgs n. 124/2004 (riforma ispezioni). Questa disposizione prevede che quando in sede di verifica sono rilevati inadempimenti per i quali sono comminabili sanzioni amministrative l'ispettore deve provvedere a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze rilevate ancora sanabili fissando il relativo termine.
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