Il Garante della Privacy, nel decidere un ricorso sottoposto al suo esame, ha vietato ad una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore, tra l'altro non autorizzato a navigare. Le prescrizioni fornite dal garante non sostituiscono, ma si aggiungono a quelle previste dalla legge 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori).
In altre parole le indicazioni su eventuali comportamenti non illegittimi in base alla legge sulla privacy non devono essere intese come un lasciapassare rispetto a possibili controlli a distanza dei lavoratori.
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