L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E del 13 Febbraio 2006, ha fornito utili chiarimenti in merito alle norme agevolative relative all'Irap.
La deduzione Irap per l'incremento occupazionale di cui all'art. 11 comma 4 quater del decreto legislativo n. 446/1997 non va effettuata solo nel periodo di imposta dell'assunzione ma anche nei successivi fino al 2008, a meno che non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto che l'ha generata.
Fino al 2008 sono agevolabili gli incrementi di personale derivanti da nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, effettuate in ciascun esercizio compreso nel triennio successivo al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2004 rispetto alla media dei lavoratori assunti con il medesimo contratto nell'anno precedente a quello dell'assunzione.
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