E' dovuta l'imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali? Il quesito, posto all'Agenzia delle Entrate, è stato oggetto di chiarimenti con la Risoluzione 56/E del 18 luglio 2018, qui allegata.
La questione prospettata attiene all’applicabilità dell’imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, che
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all’articolo 1 dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
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all'Allegato B a contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. È all’allegato B, dunque, che occorre fare riferimento per individuare le ipotesi di esenzione dall’imposta in argomento.
L’articolo 1 di detto Allegato B considera esenti dall’imposta di bollo le “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa, si ritiene che le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, previste dall’articolo 1 sopra citato, possano essere interpretate nel modo seguente
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nella nozione di “petizioni agli organi legislativi”, si possono ricomprendere sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto loro riconosciuto dall’articolo 50 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, sia le analoghe iniziative previste dal Trattato dell’Unione europea e dagli Statuti regionali e locali.
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nella nozione di “atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali” si ritiene che “per diritti elettorali” possano intendersi non solo il diritto di voto esercitato nell’ambito di una consultazione elettorale, ma anche gli altri diritti che la nostra Costituzione garantisce ai cittadini per assicurare il loro coinvolgimento nell’attività legislativa o, comunque, per sollecitare un intervento degli organi legislativi di livello comunitario, nazionale e locale.
Pertanto, le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:
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siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
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siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
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siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
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siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Il documento di prassi, termina ribadendo che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”.
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