Scade il 31 luglio il termine per il versamento delle rate della rottamazione delle cartelle esattoriali. Data importante per i contribuenti che hanno aderito in quanto chi non paga entro questo termine non perfeziona la procedura perdendo i benefici previsti dalla norma pertanto Agenzia delle entrate-Riscossione, così come stabilito dalla Legge dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Per quanto riguarda la definzione agevolata 2016 il 31 luglio scade anche la quarta rata della definizione agevolata prevista dal decreto legge 193 2016, il cui termine di pagamento fissato inizialmente al 30 aprile è stato posticipato dal DL 148/2017. Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018. Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata. Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.
Per quanto riguarda la definzione agevolata 2000/2017 in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata - in scadenza al 31 luglio 2018 per i carichi affidati in riscossione nel 2017 e al 31 ottobre 2018 per quelli affidati in riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 - della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno, invece, essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà, invece, più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.
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