La disciplina contributiva dei fringe benefit, cioè dei beni e servizi offerti ai dipendenti, ha subito importanti modifiche a partire dal 1° gennaio 1998. Fiscalmente l'art. 51 del Tuir adotta il criterio di quantificazione basato sul valore normale dal quale emerge che la determinazione può avvenire in modo diverso a seconda che gli stessi vengano ceduti o prestati dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23 e che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
L'Istituto previdenziale, infine, ha spiegato (circolare n. 196/2003) che, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di euro 258,23, l'azienda che opera il conguaglio deve provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
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