L'articolo 19 bis 1 del Decreto IVA relativamente a ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli prevede l'indetraibilità oggettiva dell'imposta pagata in sede di acquisto o importazione, ovvero di fruizione di servizi relativi ai medesimi beni, salvo che per agenti e rappresentanti di commercio.
Alla luce della normativa europea e contrariamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate si può dire che la detrazione dell'articolo 19 bis spetta integralmente agli agenti anche senza iscrizione al relativo ruolo.
Visto l'elevato numero di soggetti coinvolti è auspicabile una chiara presa di posizione da parte delle Entrate che ribadisca la legittimità della detrazione.