Ci si riferisce, in particolare alla nuova versione dell'articolo 108, comma 3 del Tuir, inizialmente destinato a disciplinare la deducibilità degli oneri pluriennali. In base alla nuova norma, «le medesime spese, non capitalizzabili per disposizione di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi».
Il riferimento sembra interessare le spese elencate nei commi 1 e 2: studi e ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza.
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