La risoluzione n. 4 del 20/10/2004 dell'Agenzia del Territorio ha chiarito che qualunque errore presente nella delega F23, in sede di pagamento del tributi dovuti per le formalità ipotecarie, può essere sanato, purché non vi siano dubbi sulla riferibilità del pagamento. In particolare il dubbio derivava dal fatto che la circolare n. 6 del 5/6/2001 prendeva in considerazione soltanto due casi di ravvedimento operoso, vale a dire la errata indicazione del codice ufficio e del codice tributo.