Per gli abusi edilizi si presenta una doppia procedura di sanatoria determinata dal sovrapporsi di provvedimenti legislativi ambientali ed edilizi. Mentre per la sanatoria edilizia le domande andranno presentate dall'11 novembre al 10 dicembre 2004, per la sanatoria ambientale non vi sono termini. In realtà esiste un doppio abuso.
Chi costruisce senza titolo in zona protetta, compie due violazioni: la prima nei confronti delle previsioni di legge urbanistica e la seconda nei confronti dei vincoli ambientali.
L'orientamento delle Regioni e il Testo unico sui beni culturali (Dlgs 42/04, articolo 146) hanno reintrodotto un'autonomia tra sanatoria edilizia dell'abuso e sanatoria ambientale, rendendo possibile che un danno all'ambiente non possa essere sanato dalla mera compatibilità edilizia. In realtà è stato approvato il 14 ottobre un disegno di legge dal Senato un rimedio distinguendo gli abusi in zona ambientale commessi prima o dopo il 30 settembre 2004.
Nel primo caso infatti non si hanno conseguenze penali se si chiede una sanatoria (anche contestuale a quella urbanista).
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