La Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale (297/2004). Il redditometro, dice la Corte, è uno strumento che permette all'amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di parametri che, alla luce di consolidate massime di esperienza, sono rivelatori del reddito del contribuente.
Non c'è nessuna violazione dell'articolo 53 della Costituzione in quanto l'accertamento è ancorato a elementi che debbono essere rigorosamente provati e sono fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva.
La presunzione è sempre relativa ed è salva la prova contraria del contribuente.
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