Non sussiste il presupposto impositivo della Tosap per la collocazione di una pensilina alla fermata dell'autobus di linea, se tale pensilina non sottrae superficie al godimento della collettività. La Corte di cassazione, con la sentenza 12714 del 9 luglio 2004, ha chiarito infatti che il presupposto della Tosap va individuato nell'occupazione del suolo che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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