La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni abbraccia il ravvedimento operoso; se si è provveduto a pagare almeno la prima rata dell'imposta sostitutiva, il mancato versamento delle tranche successive potrà essere sanato con le sanzioni ridotte, senza che la validità dell'agevolazione venga meno. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2004, è intervenuta a riepilogare le modalità di applicazione della disposizione che permette, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
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