La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12084 del 1 luglio 2004, ha affermato che per escludere l'assoggettamento alla tassa rifiuti dei locali e delle aree è il contribuente che deve dimostrare il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
In particolare, deve essere provata, dal contribuente, non solo la stabile destinazione dell'area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta la produzione di rifiuti. Il presupposto della tassa è infatti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
L'articolo 62 del decreto legislativo 507/1993, dispone che non ne sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perché non utilizzate nel corso dell'anno.
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