L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ha disposto che il versamento delle somme da fare con il modello F24, con scadenza nel mese di agosto, entro il 20 agosto 2004, può essere fatto entro la predetta data senza maggiorazione.
Pertanto rientrano in questa "mini-proroga" anche le rate di Unico 2004 in scadenza il 2 agosto 2004 oltre che i pagamenti che i contribuenti devono fare con l'F24 per le somme dovute in seguito al ravvedimento lungo di Unico 2003.
La mini-proroga è invece esclusa per i pagamenti delle accise per le quali deve essere rispettato il termine del 16 agosto, anche se i versamenti si fanno con l'F24. Sono inoltre esclusi i pagamenti con l'F23, nonché quelli con modalità diverse dall'F24 e tutti gli altri adempimenti formali in scadenza in agosto.
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