La Corte di Cassazione, con la sentenza 30134 depositata ieri, ha affermato che per effetto delle nuove norme del Codice della privacy non è più perseguibile penalmente la condotta di chi senza il consenso degli interessati diffonde dati protetti dalla riservatezza, se non si prova che la diffusione ha prodotto un effettivo «nocumento» alla riservatezza del singolo o danni patrimoniali apprezzabili.
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