Tra le proroghe in materia di privacy, recentemente varate con decreto legge, vi sono i termini per l'attuazione delle misure minime di sicurezza e per l'adeguamento di strumenti elettronici che non consentono di attuare le misure minime di sicurezza. Non sono stati prorogati, però, altri termini previsti dal Codice della privacy: l'articolo 180 del decreto legislativo 196/03, come modificato, dispone, infatti, che le misure minime di sicurezza che non erano già previste dal Dpr 318/99 devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004. Pertanto il termine prorogato riguarda le misure "nuove" e non quelle che già dovevano essere adottate, in vigenza del Dpr 318/99.
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