Il profilo messo a punto dalla banca riguardo ai clienti che investono in titoli - tracciandone, per esempio, la propensione al rischio - rientra tra i dati personali. Pertanto, se il cliente chiede di visionare quelle informazioni, l'istituto di credito deve metterle a disposizione e deve fare in modo che siano facilmente leggibili.
Sulla base di questi princìpi, il Garante della privacy ha richiamato all'ordine una banca, "colpevole" di aver prima disatteso le richieste di un cliente e poi di aver fornito dati infarciti di codici informatici e, dunque, difficili da interpretare.
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